Sulla base di alcune email
private ricevute, sentiamo necessario sottolineare la differenza tra
DIAGNOSI e CERTIFICAZIONE.
La
lettura della legge 170 e del recepimento accordo stato regioni (Deliberazioni della Giunta Regionale N. 2723 del 24
dicembre 2012) non lascia dubbi sul fatto che la certificazione e la diagnosi siano due atti distinti, con
finalità ben diverse, dato che la prima ha lo scopo di certificare che l'allievo in questione ha diritto agli interventi
previsti dalla legge 170/2010, mentre la seconda, ovvero la diagnosi, consiste in una relazione particolarmente analitica (ed
utile per la famiglia e la Scuola), e presenta anche degli approfondimenti
valutativi degli aspetti rilevanti per stilare il PDP.
La certificazione deve riportare le
informazioni per stilare la programmazione educativa e didattica (art. 3 comma
2, dell’accordo stato regioni). E’ sottinteso che tali informazioni vanno
recuperate dalla DIAGNOSI stilata da un professionista.
Ma
chi può fare diagnosi di DSA?
il
Neuropsichiatra Infantile e lo psicologo (vedi legge 56/1989) possono
effettuare diagnosi di DSA.
Tuttavia,
l’art. 3 della legge 170 dice “che la medesima diagnosi sia effettuata da
specialisti o strutture accreditate”. L’art. 3 della Legge Regionale 16/2010 dice
che la diagnosi può essere effettuata soltanto da neuropsichiatri infantili o
da psicologi e che questi professionisti devono essere dipendenti da servizi
pubblici del Sistema sanitario nazionale (ossia aziende ULSS, ospedaliere e
ospedaliero-universitarie integrate) ovvero da servizi privati accreditati ai
sensi della LR 16 agosto 2002, n, 22.
Il
problema più grande che ci sembra di cogliere sta – a
nostro avviso - proprio nella confusione tra DIAGNOSI e CERTIFICAZIONE.
I
professionisti (Neuropsichiatri e Psicologi) possono fare DIAGNOSI se regolarmente iscritti agli albi professionali, ma non
possono rilasciare diagnosi CERTIFICATE se non sono dipendenti ULSS o lavorano
presso centri accreditati.